I corsi per i 24 CFU sono detraibili fiscalmente

E' tempo di dichiarazione dei redditi e i docenti che hanno conseguito nell'anno solare 2018 i 24 CFU (o che hanno frequentato altri corsi universitari quali master, corsi di perfezionamento, dottorati, corsi di laurea e perfino corsi singoli) potranno usufruire della detrazione del 19% delle spese sostenute nell'anno solare 2018.

Nella dichiarazione precompilata, gli oneri sostenuti dovrebbero essere già indicati. In caso contrario, i contribuenti potranno modificare la dichiarazione precompilata indicando le spese sostenute.
Se lo studente è a carico di altri soggetti, ad esempio dei genitori, della detrazione per spese universitarie sostenute possono usufruirne questi ultimi (a condizione che il pagamento sia stato effettuato dalla persona di cui si è a carico).


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PRINCIPIO DI CASSA
Per le spese universitarie detraibili vale il principio di cassa. Ciò significa che rileva in momento in cui sono stati effettuati i relativi pagamenti e non il momento in cui è stato frequentato il corso e\o sostenuto l'esame.

UNIVERSITA' STATALI E NON STATALI
La detrazione IRPEF si applica in relazione alle spese per la frequenza a corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali. La detrazione è ammessa per l’intera quota corrisposta a titolo di spese di frequenza.
  • Università non statali, comprese le telematiche. Detrazione applicabile in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca. Questo tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

Per quanto riguarda le università telematiche la Ris. n. 6/E/2007 conferma la detraibilità dei corsi tenuti dalle Università telematiche se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

DOCUMENTI DA CONSERVARE
Ai fini della detrazione Irpef 19% è necessario conservare i documenti relativi alla spesa per la frequenza scolastica, ovvero ricevute di bollettini postali o bonifici. Tali documenti devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, termine entro cui l’Agenzia è autorizzata a richiederli in sede di controllo.

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