
Dopo la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), inizia la fase più attesa da tutti gli aspiranti docenti: l’assegnazione degli incarichi, approfondita in questa quinta parte della Guida completa alle GPS.
È proprio in questo momento che il punteggio, la posizione in graduatoria e le preferenze espresse nella domanda si trasformano, concretamente, in una proposta di supplenza.
Tuttavia, il sistema delle nomine è spesso oggetto di dubbi e incomprensioni. Molti candidati non comprendono perché colleghi con un punteggio inferiore riescano a ottenere un incarico prima di loro oppure quali siano le conseguenze di una rinuncia.
Le supplenze vengono attribuite seguendo un preciso ordine stabilito dalla normativa.
In linea generale, gli Uffici Scolastici Provinciali utilizzano le GPS per assegnare:
Le nomine vengono effettuate attraverso una procedura informatizzata che tiene conto contemporaneamente di:
La procedura informatizzata opera sulla base della posizione dell’aspirante in graduatoria e delle disponibilità presenti, tenendo conto dell’ordine delle classi di concorso e/o tipologie di posto e delle preferenze espresse nell’istanza, secondo le modalità previste dall’articolo 12 dell’OM n. 27/2026.
L’aspirante non indica quindi semplicemente una generica disponibilità a lavorare in una determinata sede: l’ordine delle preferenze espresse incide sulla procedura di assegnazione. Il sistema verifica le disponibilità compatibili con le classi di concorso o tipologie di posto richieste e procede secondo l’ordine previsto dalla procedura informatizzata.
La procedura di conferimento degli incarichi tiene conto della posizione dell’aspirante nella graduatoria, delle disponibilità e delle preferenze espresse nell’istanza, applicando le modalità previste dall'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 27/2026.
Nell'ambito della procedura vengono considerate le classi di concorso e/o le tipologie di posto richieste dall'aspirante e l'ordine delle preferenze indicate.
L'ordine delle preferenze è quindi un elemento fondamentale: l'aspirante non esprime una disponibilità generica, ma indica una sequenza di preferenze che viene presa in considerazione dal sistema nell'assegnazione degli incarichi, sulla base delle disponibilità effettivamente presenti.
L'esito della procedura dipende pertanto dall'interazione tra posizione in graduatoria, classi di concorso o tipologie di posto, disponibilità e ordine delle preferenze espresse, secondo le regole stabilite dalla normativa.
Per questo motivo, un aspirante con un punteggio più basso può ottenere un incarico mentre un aspirante con un punteggio più alto può rimanere senza nomina, ad esempio quando le disponibilità compatibili con le rispettive preferenze sono differenti.
Il punteggio è un elemento fondamentale per determinare la posizione dell'aspirante in graduatoria, ma non è l'unico elemento che determina l'esito della procedura di conferimento delle supplenze.
Può quindi accadere che un aspirante con un punteggio inferiore ottenga un incarico mentre un aspirante con un punteggio superiore non riceva alcuna nomina.
Questo può dipendere, in particolare, dall'interazione tra:
Per esempio, un aspirante con un punteggio più alto potrebbe non ottenere un incarico se, al momento della procedura, non risultano disponibili posti compatibili con le classi di concorso, le tipologie di posto o le preferenze da lui espresse. Un altro aspirante, anche con un punteggio inferiore, potrebbe invece risultare destinatario di un incarico perché le disponibilità presenti risultano compatibili con le sue preferenze.
Questo non significa che il punteggio sia irrilevante: la posizione in graduatoria resta un elemento fondamentale della procedura. Significa piuttosto che l'assegnazione non dipende esclusivamente dal confronto tra i punteggi degli aspiranti, ma dall'applicazione complessiva delle regole previste dall'art. 12 dell'O.M. n. 27/2026 alle disponibilità e alle preferenze espresse.
Per questo motivo, nella compilazione dell'istanza è importante non limitarsi a indicare le sedi considerate più desiderabili, ma valutare attentamente l'ordine e l'ampiezza delle preferenze, sempre in relazione alle proprie effettive disponibilità.
La supplenza al 31 agosto riguarda i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto.
È l’incarico più stabile tra quelli conferiti a tempo determinato.
Il docente rimane in servizio fino al termine dell’anno scolastico e percepisce lo stipendio anche durante il periodo estivo.
Si tratta della tipologia di supplenza più ambita.
La supplenza fino al 30 giugno riguarda invece i posti disponibili nell’organico di fatto.
Anche questa rappresenta un incarico di lunga durata, ma termina con la conclusione delle attività didattiche.
Pur avendo una durata inferiore rispetto all’incarico al 31 agosto, consente comunque di maturare servizio e punteggio.
Quando risultano esaurite le procedure provinciali o si rende necessario sostituire temporaneamente un docente assente, intervengono le Graduatorie di Istituto.
Le scuole utilizzano tali graduatorie per attribuire:
La durata può variare da pochi giorni fino a diversi mesi.
Gli interpelli intervengono quando risultano esaurite le graduatorie di istituto e non è stato possibile individuare un aspirante disponibile attraverso le procedure previste dalla normativa.
L’articolo 14, comma 22, dell’OM n. 27/2026 prevede che, in questa situazione, le istituzioni scolastiche pubblichino specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti.
Per i posti comuni, gli avvisi sono rivolti prioritariamente a docenti in possesso dell’abilitazione per la relativa classe di concorso. In subordine, possono essere individuati soggetti in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso.
Per i posti di sostegno, sono individuati prioritariamente docenti in possesso della relativa specializzazione per il sostegno e, in subordine, soggetti in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa.
Gli avvisi di interpello sono pubblicati dalla scuola e trasmessi anche all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla relativa pubblicazione secondo le modalità previste.
L’interpello costituisce quindi una procedura distinta dalle GPS e dalle Graduatorie d’Istituto e non deve essere confuso con una generica convocazione utilizzata semplicemente per coprire rapidamente un posto.
Chi intende partecipare deve verificare i requisiti, le modalità e i termini indicati nel singolo avviso, poiché ogni interpello è riferito a una specifica disponibilità.
È inoltre importante ricordare che non è consentito partecipare agli interpelli a chi sia già stato individuato quale destinatario di un contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’OM n. 27/2026.
Quando il sistema assegna una supplenza, il docente deve attenersi alle modalità e ai tempi indicati dall’Ufficio Scolastico o dalla scuola.
L’accettazione comporta l’obbligo di assumere servizio entro il termine comunicato.
Il mancato rispetto delle scadenze può determinare conseguenze previste dalla normativa.
L’OM n. 27/2026 prevede conseguenze precise per la rinuncia a una supplenza e per la mancata presa di servizio.
Nel caso di una supplenza conferita da GAE o GPS, la rinuncia all’incarico oppure la mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito dall’Amministrazione comporta la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze fino al termine del periodo di vigenza delle graduatorie.
La sanzione riguarda le supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a) e b) dell’OM n. 27/2026, quindi le supplenze fino al 31 agosto e fino al 30 giugno, e si applica:
La perdita della possibilità di ottenere tali supplenze riguarda tutte le classi di concorso e le tipologie di posto di ogni grado di istruzione per le quali l’aspirante abbia titolo, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
L’abbandono del servizio determina una conseguenza ancora più ampia.
Quando il docente, dopo avere assunto servizio, abbandona l’incarico, perde la possibilità di conseguire, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, le supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c) dell’OM n. 27/2026.
La sanzione riguarda quindi:
Anche in questo caso la perdita della possibilità di ottenere nuovi incarichi si estende a tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione per le quali l’aspirante abbia titolo.
E se la supplenza è conferita dalle Graduatorie d’Istituto?
Per le supplenze conferite direttamente dalle Graduatorie d’Istituto si applica una disciplina specifica.
La rinuncia a una proposta contrattuale, a una proroga o a una conferma può comportare, nei casi previsti dall’articolo 15, comma 2, la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze dalla specifica graduatoria d’istituto per il relativo anno scolastico. Gli effetti sono diversi a seconda che si tratti di posto comune o di sostegno.
La mancata presa di servizio dopo l’accettazione e, nei casi previsti dalla norma, anche la mancata risposta a una proposta contrattuale validamente comunicata equivalgono alla rinuncia.
Anche per le supplenze da Graduatorie d’Istituto, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, lettera b), per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
È quindi fondamentale distinguere tra rinuncia a un incarico da GAE/GPS, rinuncia a una supplenza da Graduatorie d’Istituto, mancata presa di servizio e abbandono del servizio, perché le conseguenze non sono identiche e sono disciplinate in modo specifico dall’articolo 15 dell’OM n. 27/2026.
Sì. Il docente che riceve una supplenza a orario non intero può, nei casi previsti dalla normativa, completare l’orario attraverso ulteriori disponibilità compatibili.
Il completamento deve avvenire nella provincia di inserimento e nel rispetto delle regole previste dall’OM n. 27/2026.
Per le supplenze conferite nell’ambito delle procedure provinciali, il completamento può essere realizzato attraverso la combinazione di più disponibilità, purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla normativa, in particolare per quanto riguarda la compatibilità degli orari e l’organizzazione delle sedi.
Come funziona il completamento nella scuola secondaria?
Nella scuola secondaria, il completamento può avvenire anche attraverso classi di concorso diverse, purché il docente possieda i relativi requisiti di accesso.
La combinazione degli incarichi deve comunque rispettare i limiti previsti per le sedi: il servizio può essere distribuito su non più di tre istituzioni scolastiche e in non più di due comuni, oltre a richiedere la necessaria compatibilità degli orari.
Il completamento non significa quindi che il docente possa scegliere liberamente qualsiasi spezzone disponibile: le diverse supplenze devono poter essere effettivamente combinate nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.
Il completamento comporta sempre una cattedra intera?
No. Il completamento consente di aggiungere ore a un incarico a orario non intero, ma deve essere realizzato sulla base delle disponibilità effettivamente presenti e delle regole applicabili alla specifica procedura.
Per questo è necessario distinguere tra diritto al completamento, disponibilità presenti e concreta compatibilità tra gli incarichi.
La normativa prevede specifiche precedenze per alcune categorie di aspiranti.
Le precedenze vengono applicate esclusivamente nei casi e con le modalità stabilite dalla legge e devono essere dichiarate correttamente nella domanda.
Una dichiarazione incompleta o errata può comportare la mancata applicazione del beneficio.
Una volta assegnata la supplenza, il docente dovrà:
È consigliabile conservare tutta la documentazione relativa all’incarico, poiché sarà utile sia ai fini amministrativi sia per il futuro aggiornamento del punteggio.
Oltre al punteggio, esistono alcune strategie che possono incrementare le probabilità di lavorare.
Sì. Durante l’anno scolastico possono rendersi disponibili ulteriori posti a seguito di rinunce, nuove disponibilità o supplenze brevi.
Dipende dalla fase della procedura e dalla tipologia di graduatoria coinvolta. La normativa disciplina i casi in cui è possibile accettare un nuovo incarico o completare l’orario.
No. Gli interpelli seguono le modalità previste dalla normativa e possono coinvolgere anche aspiranti non presenti nelle GPS, nei casi consentiti.
Nella maggior parte dei casi sì. Oltre a consentire di maturare esperienza e punteggio, può essere completato con ulteriori ore secondo le regole vigenti.
Ottenere una supplenza, quindi, non dipende esclusivamente dal punteggio.
La conoscenza delle regole, la scelta delle preferenze, la disponibilità territoriale e la capacità di cogliere le opportunità offerte dagli interpelli possono incidere in modo significativo sul risultato finale.
Per questo motivo è fondamentale non limitarsi all’inserimento nelle GPS, ma seguire costantemente l’evoluzione delle procedure e delle disponibilità durante tutto l’anno scolastico.
