
La terza parte della Guida completa alle GPS Docenti affronteremo la questione del punteggio, il fattore che determina la posizione occupata nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. A parità di requisiti di accesso, sarà infatti il punteggio a stabilire l’ordine con cui gli aspiranti verranno presi in considerazione per l’assegnazione degli incarichi.
Comprendere come viene attribuito il punteggio è fondamentale per due motivi:
Il punteggio attribuito nelle GPS deriva, in linea generale, dalla valutazione di:
È però importante precisare che non esiste un’unica tabella di valutazione valida per tutte le GPS. I punteggi sono determinati sulla base delle specifiche tabelle di valutazione dei titoli allegate all’OM n. 27/2026, che differiscono in relazione al tipo di graduatoria, alla fascia e alla tipologia di posto.
L’articolo 8 dell’Ordinanza individua, infatti, dieci diverse tabelle, dalla A/1 alla A/10:
Di conseguenza, il valore attribuito a un determinato titolo o servizio deve essere verificato nella tabella corrispondente alla specifica GPS nella quale l’aspirante è inserito.
L’articolo 8 stabilisce, inoltre, che ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS e che, per i titoli di servizio, si applicano le disposizioni specifiche dell’articolo 16. Il calcolo dei punteggi relativi ai titoli dichiarati viene effettuato dal sistema informatico.
Per questo motivo, quando si parla di “punteggio GPS” è necessario considerare non soltanto quali titoli e servizi possiede l’aspirante, ma anche la specifica graduatoria e la relativa tabella di valutazione.
Il primo punteggio attribuito è quello relativo al titolo che consente l’accesso alla graduatoria.
Per la scuola secondaria, normalmente si tratta della laurea (magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento) oppure dell’abilitazione, se richiesta per la fascia di inserimento.
Il titolo di accesso rappresenta una delle principali componenti del punteggio GPS, ma il suo valore non è uguale per tutte le graduatorie. La modalità di attribuzione del punteggio è infatti stabilita dalla specifica tabella di valutazione prevista per la graduatoria di riferimento.
La Tabella A/4 dell’O.M. n. 27/2026 prevede per il titolo di accesso 12 punti di base, ai quali si aggiungono 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 e ulteriori 4 punti in caso di lode; se il voto non è espresso in centodecimi, deve essere rapportato a 110. Nei casi specificamente indicati dalla tabella, sono attribuiti 12 punti.
Per comprendere concretamente come funziona il calcolo, si può prendere come esempio la Tabella A/4, relativa alla Seconda Fascia delle GPS della scuola secondaria di primo e secondo grado.
In questo caso, il titolo di studio che costituisce titolo di accesso viene valutato secondo i seguenti criteri:
Se il voto del titolo non è espresso in centodecimi, deve essere rapportato a 110 secondo le modalità indicate dalla tabella; le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore soltanto quando sono pari o superiori a 0,50; nei casi espressamente indicati dalla Tabella A/4, ad esempio quando il titolo non riporta un punteggio o il giudizio finale non è quantificabile numericamente, sono attribuiti 12 punti.
Ad esempio, un titolo di accesso conseguito con 100/110 ottiene 24 punti: 12 punti di base più 0,50 punti per ciascun voto da 77 a 100. Se il titolo è conseguito con lode, vengono aggiunti ulteriori 4 punti, per un totale di 28 punti.
Questo esempio riguarda esclusivamente la Seconda Fascia della scuola secondaria. Per le altre graduatorie, il punteggio del titolo di accesso deve essere calcolato consultando la relativa tabella di valutazione: A/1, A/2, A/3, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 o A/10, a seconda della tipologia di GPS.
Per questo motivo, ai fini di un calcolo corretto del punteggio, non è sufficiente conoscere il voto del titolo di studio: è necessario verificare quale tabella di valutazione si applica alla specifica graduatoria.
Oltre al titolo di accesso, le GPS consentono di valorizzare numerosi altri titoli.
Tra i più comuni troviamo:
Sono valutabili al massimo tre titoli, che devono essere stati conseguiti in tre differenti anni accademici. Di conseguenza, non è sufficiente che un percorso sia denominato “master” o “corso di perfezionamento”: per ottenere la valutazione nella GPS è necessario che possieda tutti i requisiti previsti dalla specifica tabella.
Per la Seconda Fascia della scuola secondaria, quindi, il limite massimo previsto per questa voce è di 3 punti complessivi, corrispondenti a tre titoli da 1 punto ciascuno, conseguiti in tre differenti anni accademici. Per le altre tipologie di GPS è comunque necessario consultare la specifica tabella di valutazione.
Per la Seconda Fascia delle GPS della scuola secondaria di primo e secondo grado, la Tabella A/4 attribuisce i seguenti punteggi alle certificazioni linguistiche:
La certificazione deve essere conseguita presso uno degli enti certificatori riconosciuti secondo la normativa vigente.
Per ciascuna lingua straniera è valutabile un solo titolo. Non è quindi possibile sommare, per la stessa lingua, il punteggio relativo a più certificazioni o a più livelli linguistici.
Ad esempio, se un aspirante possiede nella stessa lingua sia una certificazione B2 sia una certificazione C1, ai fini della valutazione GPS non potrà sommare i due punteggi: sarà valutato un solo titolo secondo i criteri previsti dalla tabella.
È invece possibile ottenere il punteggio relativo a certificazioni riferite a lingue straniere differenti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla relativa tabella di valutazione.
Anche per le certificazioni linguistiche, quindi, è importante non applicare automaticamente i punteggi a tutte le GPS: il valore del titolo deve essere verificato nella tabella di valutazione corrispondente alla specifica graduatoria e fascia.
Per il biennio 2026/2027–2027/2028, la consultazione della tabella pertinente è il riferimento da utilizzare per verificare sia il livello linguistico valutabile sia il relativo punteggio.
Pertanto, sigle come EIPASS o ICDL non devono essere considerate, di per sé, una garanzia di punteggio. La valutabilità deve essere verificata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa per il biennio di riferimento.
Allo stesso modo, DigComp 2.2 e DigCompEdu non devono essere intesi semplicemente come nomi di certificazioni, ma come framework europei ai quali deve essere conforme la certificazione richiesta dalla relativa tabella.
Prima di inserire una certificazione nella domanda GPS, è quindi fondamentale verificare che il titolo possieda tutti i requisiti richiesti dalla tabella di valutazione applicabile.
Ogni titolo viene valutato secondo quanto previsto dalle tabelle ministeriali.
È importante ricordare che non tutti i corsi rilasciano punteggio: devono possedere le caratteristiche richieste dall’Ordinanza Ministeriale.
Negli ultimi aggiornamenti delle GPS vi sono state modifiche importanti rispetto al passato. Prima di iscriversi a un corso con l’obiettivo di aumentare il punteggio, è sempre opportuno verificare la tabella allegata all’Ordinanza Ministeriale vigente.
No. Uno degli errori più frequenti è ritenere che qualsiasi attestato o certificato possa essere dichiarato.
In realtà sono valutabili soltanto i titoli espressamente previsti dalla normativa.
Attestati di partecipazione, corsi privi dei requisiti richiesti o certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti non producono alcun incremento del punteggio.
Il servizio rappresenta l’elemento che, nel tempo, consente il maggiore incremento del punteggio.
Ogni incarico svolto nelle scuole statali (e, nei casi previsti, in altre istituzioni scolastiche) viene valutato secondo criteri stabiliti dalla normativa.
La valutazione tiene conto di elementi quali:
Può essere:
La valutazione varia in funzione della tipologia di incarico e della graduatoria interessata.
Il servizio prestato può contribuire al punteggio GPS secondo criteri differenti a seconda che sia considerato specifico o aspecifico rispetto alla graduatoria per la quale viene valutato.
In linea generale, è considerato:
Per il biennio 2026/2027-2027/2028 occorre considerare anche una particolare disposizione relativa alle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del DM n. 255/2023.
L’OM n. 27/2026 stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, il servizio prestato su una delle classi di concorso oggetto di accorpamento è valutato come servizio specifico anche per l’altra classe di concorso appartenente al medesimo accorpamento.
In altre parole, quando due classi di concorso sono state accorpate dal DM n. 255/2023, il servizio prestato su una di esse non deve essere automaticamente considerato aspecifico rispetto all’altra: nei casi previsti dalla normativa, viene riconosciuto come specifico per entrambe.
Questa disposizione è particolarmente rilevante per gli aspiranti che hanno prestato servizio dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema delle classi di concorso accorpate.
Prima di classificare un servizio come specifico o aspecifico, è quindi necessario verificare se la classe di concorso sulla quale è stato prestato il servizio e quella per la quale si chiede la valutazione rientrano nel medesimo accorpamento.
Pertanto, nel calcolare il punteggio del servizio, non è sufficiente verificare soltanto se il servizio è stato prestato sulla stessa classe di concorso. È necessario controllare anche l’eventuale appartenenza della classe di concorso a un accorpamento previsto dal DM n. 255/2023 e applicare la disciplina prevista dall’OM n. 27/2026.
Non applicare automaticamente la regola generale “classe diversa = servizio aspecifico”: per le classi accorpate esiste una specifica disciplina di valutazione.
La regola deve comunque essere verificata sulla specifica tabella di valutazione applicabile alla GPS interessata.
Il servizio deve essere dichiarato nella domanda e documentato secondo le modalità previste dall’Ordinanza Ministeriale. È importante indicare correttamente:
Errori nelle date o nella classe di concorso possono determinare una rettifica del punteggio.
Qual è il limite massimo del punteggio di servizio?
Il servizio di insegnamento può essere valutato come specifico o aspecifico, secondo i criteri stabiliti dalla relativa tabella di valutazione.
È però importante considerare anche il limite massimo previsto per ciascun anno scolastico.
L’articolo 16 dell’OM n. 27/2026 stabilisce infatti che ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS, come servizio specifico oppure come servizio aspecifico, e che per ciascuna GPS il punteggio complessivamente attribuibile per i servizi prestati in un singolo anno scolastico non può superare 12 punti.
Questo significa che non è possibile utilizzare lo stesso servizio più volte all’interno della medesima GPS per ottenere un punteggio superiore al limite previsto.
Il limite di 12 punti per anno scolastico deve quindi essere considerato nel calcolo complessivo del punteggio di servizio.
Ad esempio, se i servizi dichiarati per una determinata GPS, riferiti allo stesso anno scolastico, determinassero complessivamente un punteggio superiore a 12 punti, il punteggio valutabile per quell’anno sarà comunque ricondotto al massimo di 12 punti previsto dalla normativa.
È inoltre importante ricordare che il servizio deve essere dichiarato secondo le modalità previste dall’articolo 16 e dalla specifica tabella di valutazione: lo stesso titolo di servizio non può essere conteggiato più volte nella stessa GPS, né come specifico e aspecifico contemporaneamente.
Per alcune classi di concorso, in particolare quelle relative ai licei musicali e coreutici, sono previsti criteri specifici per la valutazione dei titoli artistici. In questi casi vengono considerate attività professionali, pubblicazioni, produzioni artistiche e altri titoli previsti dalle relative tabelle.
Le pubblicazioni scientifiche o didattiche possono essere valutate nei casi previsti dalla normativa.
Devono possedere i requisiti indicati dalle tabelle ministeriali e risultare effettivamente pubblicate.
Generalmente devono essere:
Incrementare il punteggio richiede una programmazione. Una strategia efficace consiste nel combinare:
L’obiettivo non è semplicemente ottenere più punti, ma acquisire titoli realmente spendibili anche per concorsi e progressione professionale.
Tra gli errori più comuni troviamo:
Per evitare contestazioni è sempre consigliabile verificare ogni dichiarazione prima dell’invio della domanda.
Riassumendo: il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun titolo secondo la tabella ministeriale applicabile alla graduatoria di riferimento. È importante non fare affidamento su calcolatori non ufficiali: l’unico riferimento valido resta sempre la tabella allegata all’Ordinanza Ministeriale.
Per migliorare la propria posizione nelle GPS è utile:
